Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 23 giugno 2022, n. 5606

Tribunale di Milano

Massima

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
La scelta dell'ingiungente di ricorrere al procedimento monitorio nonostante la presenza della clausola arbitrale è soggetta al rischio che tale clausola possa essere invocata, legittimamente, dall'ingiunto in fase di opposizione, sì che in tale ipotesi non si ravvisano motivi per compensare le spese processuali.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
La scelta dell’ingiungente di ricorrere al procedimento monitorio nonostante la presenza della clausola arbitrale è soggetta al rischio che tale clausola possa essere invocata, legittimamente, dall’ingiunto in fase di opposizione, sì che in tale ipotesi non si ravvisano motivi per compensare le spese processuali.

Come citare

Tribunale di Milano, 23 Giugno 2022, N. 5606, «Tribunale di Milano, 23 giugno 2022, n. 5606», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-23-giugno-2022-n-5606-1752148096/

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