Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Palermo, 27 luglio 2021, n. 1263

Corte di Appello di Palermo

Massima

La decisione con cui il giudice, in presenza di un eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità ed interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto [per incuriam].

Note metodologiche

per incuriam

Testo e approfondimento

La decisione con cui il giudice, in presenza di un eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità ed interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto [per incuriam].

Come citare

Corte di Appello di Palermo, 27 Luglio 2021, N. 1263, «Corte di Appello di Palermo, 27 luglio 2021, n. 1263», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-palermo-27-luglio-2021-n-1263-1752148056/

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