sentenza
Corte di Appello di Palermo, 27 luglio 2021, n. 1263
Corte di Appello di Palermo
Massima
La decisione con cui il giudice, in presenza di un eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità ed interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto [per incuriam].
Note metodologiche
per incuriam
Testo e approfondimento
La decisione con cui il giudice, in presenza di un eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità ed interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto [per incuriam].
Come citare
Corte di Appello di Palermo, 27 Luglio 2021, N. 1263, «Corte di Appello di Palermo, 27 luglio 2021, n. 1263», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-palermo-27-luglio-2021-n-1263-1752148056/