Massima
Nell'arbitrato estero disciplinato dalla Convenzione di New York del 1958, per le clausole compromissorie per relationem il requisito di forma scritta ad substantiam è soddisfatto se il rinvio contenuto nel contratto prevede un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico e costituisce un semplice richiamo al documento o al formulario contenente la clausola.
La clausola compromissoria per relationem nell'arbitrato estero è invalida quando i richiami alle condizioni generali non fanno espresso riferimento all'esistenza di una clausola compromissoria, limitandosi a generici collegamenti ipertestuali o richiami a siti internet che rimandano a condizioni generali diverse.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 13 Maggio 2025, N. 3877, «Tribunale di Milano, 13 maggio 2025, n. 3877», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-13-maggio-2025-n-3877-1752155146/