sentenza
Corte di Appello di Brescia, 28 maggio 2021, n. 632
Corte di Appello di Brescia
Massima
Il contratto di arbitrato, intercorrente tra le parti di una procedura arbitrale e l'istituzione che la amministra, non è escluso dall'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. d) del suddetto regolamento. Tale disposizione, che esclude l'arbitrato dall'ambito di applicazione del regolamento, è invero relativa, come emerge dal XII Considerando del medesimo regolamento, al rapporto tra le parti della convenzione arbitrale, non a quello tra esse e l'organo convenzionalmente preposto ad attivare la procedura arbitrale.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Brescia, 28 Maggio 2021, N. 632, «Corte di Appello di Brescia, 28 maggio 2021, n. 632», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-brescia-28-maggio-2021-n-632-1752148056/