Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Lecce, 31 gennaio 2025, n. 318

Tribunale di Lecce

Massima

In caso di arbitrato estero non può ritenersi soddisfatto il requisito della forma scritta ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di New York del 1958 qualora un contratto contenga un generico rinvio alle condizioni generali che prevedono una clausola compromissoria, senza riferirsi alla stessa in modo espresso e specifico, trattandosi in tal caso di un c.d. rinvio per relationem imperfectam.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In caso di arbitrato estero non può ritenersi soddisfatto il requisito della forma scritta ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di New York del 1958 qualora un contratto contenga un generico rinvio alle condizioni generali che prevedono una clausola compromissoria, senza riferirsi alla stessa in modo espresso e specifico, trattandosi in tal caso di un c.d. rinvio per relationem imperfectam.

Come citare

Tribunale di Lecce, 31 Gennaio 2025, N. 318, «Tribunale di Lecce, 31 gennaio 2025, n. 318», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-lecce-31-gennaio-2025-n-318-1752155145/

Condividi questa decisione