Massima
In caso di arbitrato estero non può ritenersi soddisfatto il requisito della forma scritta ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di New York del 1958 qualora un contratto contenga un generico rinvio alle condizioni generali che prevedono una clausola compromissoria, senza riferirsi alla stessa in modo espresso e specifico, trattandosi in tal caso di un c.d. rinvio per relationem imperfectam.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
In caso di arbitrato estero non può ritenersi soddisfatto il requisito della forma scritta ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di New York del 1958 qualora un contratto contenga un generico rinvio alle condizioni generali che prevedono una clausola compromissoria, senza riferirsi alla stessa in modo espresso e specifico, trattandosi in tal caso di un c.d. rinvio per relationem imperfectam.
Come citare
Tribunale di Lecce, 31 Gennaio 2025, N. 318, «Tribunale di Lecce, 31 gennaio 2025, n. 318», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-lecce-31-gennaio-2025-n-318-1752155145/