Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Cosenza, 4 giugno 2019, n. 1171

Tribunale di Cosenza

Massima

Non è compromettibile in arbitri l’azione di revoca per giusta causa dell’amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 cod. civ. in relazione agli artt. 2315 e 2293 cod. civ. fondata sulla violazione da parte dell’amministratore medesimo delle disposizioni che impongono la correttezza e verità dei bilanci nonché dell’obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, trattandosi di disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci e perciò non deferibili al giudizio degli arbitri.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Non è compromettibile in arbitri l’azione di revoca per giusta causa dell’amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 cod. civ. in relazione agli artt. 2315 e 2293 cod. civ. fondata sulla violazione da parte dell’amministratore medesimo delle disposizioni che impongono la correttezza e verità dei bilanci nonché dell’obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, trattandosi di disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci e perciò non deferibili al giudizio degli arbitri.

Come citare

Tribunale di Cosenza, 4 Giugno 2019, N. 1171, «Tribunale di Cosenza, 4 giugno 2019, n. 1171», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cosenza-4-giugno-2019-n-1171-1752148086/

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