Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 25 gennaio 2016, n. 1258

Cassazione — I Civ.

Massima

Nel procedimento arbitrale l’omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall’art. 816-bis, co. 1, cod. proc. civ., già in precedenza ricondotto all’art. 816 cod. proc. civ.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola audiatur et altera pars, su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite.

Note metodologiche

standard

Come citare

Cassazione — I Civ., 25 Gennaio 2016, N. 1258, «Cass., Sez. I Civ., 25 gennaio 2016, n. 1258», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-25-gennaio-2016-n-1258-1752148113/

Condividi questa decisione