Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Roma, 10 maggio 2016, n. 9376

Tribunale di Roma

Massima

L’improponibilità della domanda a causa della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell’intimato eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’improponibilità della domanda a causa della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell’intimato eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.

Come citare

Tribunale di Roma, 10 Maggio 2016, N. 9376, «Tribunale di Roma, 10 maggio 2016, n. 9376», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-10-maggio-2016-n-9376-1752148079/

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