sentenza
Corte di Appello di Venezia, 28 marzo 2022, n. 700
Corte di Appello di Venezia
Massima
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, la competenza a conoscere del merito, dopo l'esaurimento della fase rescindente, presuppone un lodo emesso da arbitri effettivamente investiti di potestas iudicandi. Ove il lodo promani da arbitri privi del potere di giudicare il compito del giudice dell'impugnazione non è quello di rinnovare più correttamente il giudizio arbitrale, ma di eliminare dalla realtà giuridica la decisione emessa da un collegio non investito del potere di risolvere la controversia, restando la competenza a decidere nel merito determinata dalle regole generali del codice di rito. Una decisione nel merito della Corte di Appello costituirebbe, in simili casi, violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, senza che ne ricorrano i presupposti di legge.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, la competenza a conoscere del merito, dopo l’esaurimento della fase rescindente, presuppone un lodo emesso da arbitri effettivamente investiti di potestas iudicandi. Ove il lodo promani da arbitri privi del potere di giudicare il compito del giudice dell’impugnazione non è quello di rinnovare più correttamente il giudizio arbitrale, ma di eliminare dalla realtà giuridica la decisione emessa da un collegio non investito del potere di risolvere la controversia, restando la competenza a decidere nel merito determinata dalle regole generali del codice di rito. Una decisione nel merito della Corte di Appello costituirebbe, in simili casi, violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, senza che ne ricorrano i presupposti di legge.
Come citare
Corte di Appello di Venezia, 28 Marzo 2022, N. 700, «Corte di Appello di Venezia, 28 marzo 2022, n. 700», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-28-marzo-2022-n-700-1752148058/