Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Venezia, 16 marzo 2016, n. 586

Corte di Appello di Venezia

Massima

In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un’individualità nettamente distinta dal contratto nel quale è inserita, non costituendone un accessorio. Ne consegue che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidità.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un’individualità nettamente distinta dal contratto nel quale è inserita, non costituendone un accessorio. Ne consegue che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidità.

Come citare

Corte di Appello di Venezia, 16 Marzo 2016, N. 586, «Corte di Appello di Venezia, 16 marzo 2016, n. 586», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-16-marzo-2016-n-586-1752148041/

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