Massima
L'adesione all'eccezione di incompetenza determina l'esclusione di ogni potere del giudice adito, con conseguente impossibilità di pronuncia circa le spese legali. Sul punto deve provvedere, infatti, il giudice – ovvero il tribunale arbitrale – competente a decidere la causa nel merito.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Pisa, 12 Settembre 2022, N. 1099, «Tribunale di Pisa, 12 settembre 2022, n. 1099», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pisa-12-settembre-2022-n-1099-1752148096/