Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 2 febbraio 2016, n. 1425

Tribunale di Milano

Massima

In materia di concessioni di pubblici servizi e in riferimento alla compromettibilità in arbitri delle relative controversie, concernenti concessioni anteriori alla legge n. 205 del 2000, è esclusa la possibilità di ricorrere all’arbitrato, con conseguente nullità della clausola compromissoria, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi art. 5 della legge n. 1034 del 1971.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In materia di concessioni di pubblici servizi e in riferimento alla compromettibilità in arbitri delle relative controversie, concernenti concessioni anteriori alla legge n. 205 del 2000, è esclusa la possibilità di ricorrere all’arbitrato, con conseguente nullità della clausola compromissoria, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi art. 5 della legge n. 1034 del 1971.

Come citare

Tribunale di Milano, 2 Febbraio 2016, N. 1425, «Tribunale di Milano, 2 febbraio 2016, n. 1425», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-2-febbraio-2016-n-1425-1752148079/

Condividi questa decisione