sentenza
Tribunale di Ascoli Piceno, 25 luglio 2023, n. 495
Tribunale di Ascoli Piceno
Massima
La condotta processuale della parte convenuta in un giudizio che, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, non implica alcuna rinuncia all’eccezione formulata. Infatti, anche nel caso di contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La condotta processuale della parte convenuta in un giudizio che, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, non implica alcuna rinuncia all’eccezione formulata. Infatti, anche nel caso di contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.
Come citare
Tribunale di Ascoli Piceno, 25 Luglio 2023, N. 495, «Tribunale di Ascoli Piceno, 25 luglio 2023, n. 495», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ascoli-piceno-25-luglio-2023-n-495-1752148099/