Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Torino, 14 marzo 2016, n. 1444

Tribunale di Torino

Massima

L’arbitrato irrituale costituisce un istituto atipico, derogatorio dell’istituto tipico regolato dalla legge e sfornito delle garanzie all’uopo previste dal legislatore; pertanto, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie all’arbitrato normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all’istituto tipico dell’arbitrato regolato dal codice di rito.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’arbitrato irrituale costituisce un istituto atipico, derogatorio dell’istituto tipico regolato dalla legge e sfornito delle garanzie all’uopo previste dal legislatore; pertanto, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie all’arbitrato normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all’istituto tipico dell’arbitrato regolato dal codice di rito.

Come citare

Tribunale di Torino, 14 Marzo 2016, N. 1444, «Tribunale di Torino, 14 marzo 2016, n. 1444», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-torino-14-marzo-2016-n-1444-1752148079/

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