Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., SS.UU., 9 maggio 2016, n. 9285

Cassazione

Massima

In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40/2006, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma nel caso di arbitrato societario la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è l’art. 36 d.lgs. 5/2003, che espressamente ammette l’impugnazione dei lodi per tali motivi.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40/2006, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma nel caso di arbitrato societario la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è l’art. 36 d.lgs. 5/2003, che espressamente ammette l’impugnazione dei lodi per tali motivi.

Come citare

Cassazione, 9 Maggio 2016, N. 9285, «Cass., SS.UU., 9 maggio 2016, n. 9285», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-ssuu-9-maggio-2016-n-9285-1752148113/

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