Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Velletri, 7 gennaio 2020, n. 28

Tribunale di Velletri

Massima

La qualificazione in termini di ritualità o irritualità dell’arbitrato non può prescindere da un’attenta analisi della clausola compromissoria così come formulata dalle parti. Poiché possa affermarsi la natura irrituale, è necessaria la convergenza, nel senso dell’irritualità, di entrambi i criteri ermeneutici individuati dalla giurisprudenza: quello testuale fondato sull’interpretazione letterale della clausola contrattuale e quello (prevalente) di natura sostanziale, desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, volto ad accertare le volontà delle parti.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La qualificazione in termini di ritualità o irritualità dell’arbitrato non può prescindere da un’attenta analisi della clausola compromissoria così come formulata dalle parti. Poiché possa affermarsi la natura irrituale, è necessaria la convergenza, nel senso dell’irritualità, di entrambi i criteri ermeneutici individuati dalla giurisprudenza: quello testuale fondato sull’interpretazione letterale della clausola contrattuale e quello (prevalente) di natura sostanziale, desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, volto ad accertare le volontà delle parti.

Come citare

Tribunale di Velletri, 7 Gennaio 2020, N. 28, «Tribunale di Velletri, 7 gennaio 2020, n. 28», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-velletri-7-gennaio-2020-n-28-1752148089/

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