ordinanza
Cass., Sez. II Civ., 19 luglio 2023, n. 21329
Cassazione — II Civ.
Massima
Il deferimento ad arbitri di qualsiasi controversia comunque connessa all'interpretazione e all'esecuzione del regolamento condominiale determina, pertanto, la competenza arbitrale anche per l’opposizione al decreto ingiuntivo intimato dall’amministratore per la riscossione dei contributi approvati dall’assemblea, ai sensi degli artt. 1130, n. 3, cod. civ. e 63, co. 1, disp. att. cod. civ., non costituendo la clausola compromissoria una deroga a tali norme, giacché la presenza della medesima convenzione di arbitrato non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per le spese (ferma restando la facoltà per il condomino intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione), né il citato art. 63, comma 1, pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, neppure impedisce la compromettibilità in arbitri delle relative controversie, le quali, d'altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli articoli 806 e 808 cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il deferimento ad arbitri di qualsiasi controversia comunque connessa all’interpretazione e all’esecuzione del regolamento condominiale determina, pertanto, la competenza arbitrale anche per l’opposizione al decreto ingiuntivo intimato dall’amministratore per la riscossione dei contributi approvati dall’assemblea, ai sensi degli artt. 1130, n. 3, cod. civ. e 63, co. 1, disp. att. cod. civ., non costituendo la clausola compromissoria una deroga a tali norme, giacché la presenza della medesima convenzione di arbitrato non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per le spese (ferma restando la facoltà per il condomino intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione), né il citato art. 63, comma 1, pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, neppure impedisce la compromettibilità in arbitri delle relative controversie, le quali, d’altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli articoli 806 e 808 cod. proc. civ.
Come citare
Cassazione — II Civ., 19 Luglio 2023, N. 21329, «Cass., Sez. II Civ., 19 luglio 2023, n. 21329», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-19-luglio-2023-n-21329-1752148131/