Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. VI Civ., 9 febbraio 2021, n. 3139

Cassazione — VI Civ.

Massima

Ai sensi dell'art.828, comma 2, cod.proc.civ., l'impugnazione del lodo non è più proponibile, decorso un anno dall'ultima sottoscrizione, senza che sia attribuito rilievo alla sua comunicazione, come del resto non fa neppure l'art.327 cod.proc.civ. con riferimento alle sentenze dei giudici ordinari.

Note metodologiche

standard

Come citare

Cassazione — VI Civ., 9 Febbraio 2021, N. 3139, «Cass., Sez. VI Civ., 9 febbraio 2021, n. 3139», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-9-febbraio-2021-n-3139-1752148126/

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