sentenza
Tribunale di Cosenza, 28 settembre 2021, n. 1886
Tribunale di Cosenza
Massima
Nel caso in cui il convenuto, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Cosenza, 28 Settembre 2021, N. 1886, «Tribunale di Cosenza, 28 settembre 2021, n. 1886», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cosenza-28-settembre-2021-n-1886-1752148093/