ordinanza
Cass., Sez. VI Civ., 13 ottobre 2016, n. 20673
Cassazione — VI Civ.
Massima
https://www.arbitratoinitalia.it/wp-content/uploads/2016/10/cass-20673-16.pdf
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alla quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nel caso in cui la causa petendi abbia titolo extracontrattuale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
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La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alla quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nel caso in cui la causa petendi abbia titolo extracontrattuale.
Come citare
Cassazione — VI Civ., 13 Ottobre 2016, N. 20673, «Cass., Sez. VI Civ., 13 ottobre 2016, n. 20673», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-13-ottobre-2016-n-20673-1752148113/