Massima
L'art. 818 cod. proc. civ. prevede espressamente il divieto per gli arbitri di concedere sequestri e altri provvedimenti cautelari; l'art. 669-quinquies cod. proc. civ. sua volta prevede limpidamente che se la
controversia è oggetto di clausola compromissoria, la domanda cautelare si propone al Giudice (e non all'arbitro) che sarebbe stato competente a conoscere del merito.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Firenze, 28 Maggio 2021, «Tribunale di Firenze, ord. 28 maggio 2021», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-firenze-ord-28-maggio-2021-1752148093/