Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. VI Civ., 18 febbraio 2022, n. 5420

Cassazione — VI Civ.

Massima

La controversia relativa ad asseriti atti di mala gestio dell'amministratore e alla sua revoca per giusta causa è deferita agli arbitri, ove lo statuto sociale contenga una clausola compromissoria che attribuisce alla cognizione di questi le controversie nei confronti degli amministratori.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La controversia relativa ad asseriti atti di mala gestio dell’amministratore e alla sua revoca per giusta causa è deferita agli arbitri, ove lo statuto sociale contenga una clausola compromissoria che attribuisce alla cognizione di questi le controversie nei confronti degli amministratori.

Come citare

Cassazione — VI Civ., 18 Febbraio 2022, N. 5420, «Cass., Sez. VI Civ., 18 febbraio 2022, n. 5420», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-18-febbraio-2022-n-5420-1752148129/

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