ordinanza
Cass., Sez. VI Civ., 18 febbraio 2022, n. 5420
Cassazione — VI Civ.
Massima
La controversia relativa ad asseriti atti di mala gestio dell'amministratore e alla sua revoca per giusta causa è deferita agli arbitri, ove lo statuto sociale contenga una clausola compromissoria che attribuisce alla cognizione di questi le controversie nei confronti degli amministratori.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La controversia relativa ad asseriti atti di mala gestio dell’amministratore e alla sua revoca per giusta causa è deferita agli arbitri, ove lo statuto sociale contenga una clausola compromissoria che attribuisce alla cognizione di questi le controversie nei confronti degli amministratori.
Come citare
Cassazione — VI Civ., 18 Febbraio 2022, N. 5420, «Cass., Sez. VI Civ., 18 febbraio 2022, n. 5420», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-18-febbraio-2022-n-5420-1752148129/