Massima
La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti.
Il Presidente del Tribunale, adito ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., può liquidare un unico compenso per tutto il collegio arbitrale ove tutti i membri del collegio gliene facciano richiesta o anche quando la richiesta provenga dal solo presidente del collegio. Fuori di tali ipotesi, ciascun arbitro, può chiedere la liquidazione del compenso a lui spettante agendo in via ordinaria per la liquidazione del proprio compenso.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti.
Il Presidente del Tribunale, adito ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ., può liquidare un unico compenso per tutto il collegio arbitrale ove tutti i membri del collegio gliene facciano richiesta o anche quando la richiesta provenga dal solo presidente del collegio. Fuori di tali ipotesi, ciascun arbitro, può chiedere la liquidazione del compenso a lui spettante agendo in via ordinaria per la liquidazione del proprio compenso.
Come citare
Tribunale di Roma, 12 Ottobre 2015, N. 20390, «Tribunale di Roma, 12 ottobre 2015, n. 20390», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-12-ottobre-2015-n-20390-1752148076/