Massima
Il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, come è invece consentito dall'articolo 829 cod. proc. civ. per l'arbitrato rituale, neppure ove consistano in un'erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti che ha dato origine a loro mandato; e non è più in generale annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, né a maggior ragione per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative della parte impugnante.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Napoli, 25 Ottobre 2022, N. 9463, «Tribunale di Napoli, 25 ottobre 2022, n. 9463», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-25-ottobre-2022-n-9463-1752148096/