ordinanza
Cass., Sez. VI Civ., 5 giugno 2019, n. 15300
Cassazione — VI Civ.
Massima
L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 cod. proc. civ., ovvero nel termine di cui all’art. 702-bis, co. 3 e 4, cod. proc. civ., in caso di procedimento sommario di cognizione.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 cod. proc. civ., ovvero nel termine di cui all’art. 702-bis, co. 3 e 4, cod. proc. civ., in caso di procedimento sommario di cognizione.
Come citare
Cassazione — VI Civ., 5 Giugno 2019, N. 15300, «Cass., Sez. VI Civ., 5 giugno 2019, n. 15300», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-5-giugno-2019-n-15300-1752148121/