sentenza
Corte di Appello di Milano, 3 marzo 2021, n. 704
Corte di Appello di Milano
Massima
Ai sensi dell'art. 819-ter cod. proc. civ., "La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43". Nel caso di decreto ingiuntivo revocato in ragione della competenza arbitrale, risulta applicabile il richiamato art. 42 cod. proc. civ., e dunque il provvedimento di primo grado è unicamente impugnabile con regolamento di competenza, atteso che la declaratario di nullità del decreto ingiuntivo non può ritenersi una pronuncia sul merito, essendo la mera e necessaria conseguenza della declaratoria di incompetenza del giudice adito.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Milano, 3 Marzo 2021, N. 704, «Corte di Appello di Milano, 3 marzo 2021, n. 704», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-3-marzo-2021-n-704-1752148055/