sentenza
Corte di Appello di Perugia, 26 ottobre 2022, n. 562
Corte di Appello di Perugia
Massima
La doppia sottoscrizione in presenza di clausole di cui all'art. 1341 cod. civ. (inclusa la clausola compromissoria) è richiesta allorché il contratto richieda la forma scritta per la sua validità, perché con la prima, l'aderente manifesta la volontà di accettare il contenuto delle condizioni generali di contratto non onerose, con la seconda, da apporsi in modo specifico, approva il contenuto di quelle vessatorie. La doppia sottoscrizione diventa, invece, ultronea allorché il contratto in quanto tale non richieda ad substantiam la sottoscrizione, e questa sia stata apposta proprio e specificamente con riguardo alla clausola che abbia natura vessatoria, che per ciò solo assume la forma scritta.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Perugia, 26 Ottobre 2022, N. 562, «Corte di Appello di Perugia, 26 ottobre 2022, n. 562», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-perugia-26-ottobre-2022-n-562-1752148058/