Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. VI Civ., 27 ottobre 2016, n. 21772

Cassazione — VI Civ.

Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del Presidente del Tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 5/2003, da nullità sopravvenuta, se non adeguata al dettato dell’art. 34, co. 2, del citato decreto entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies cod. proc. civ., non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del Presidente del Tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 5/2003, da nullità sopravvenuta, se non adeguata al dettato dell’art. 34, co. 2, del citato decreto entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies cod. proc. civ., non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.

Come citare

Cassazione — VI Civ., 27 Ottobre 2016, N. 21772, «Cass., Sez. VI Civ., 27 ottobre 2016, n. 21772», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-27-ottobre-2016-n-21772-1752148113/

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