sentenza
Tribunale di Reggio Calabria, 12 settembre 2022, n. 1023
Tribunale di Reggio Calabria
Massima
Al di là della speciale procedura prevista dall'art. 814 cod. proc. civ., ciascuno arbitro può agire, secondo la regola generale, nelle forme dell'ordinario processo di cognizione, per l'accertamento del diritto soggettivo al compenso.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Al di là della speciale procedura prevista dall’art. 814 cod. proc. civ., ciascuno arbitro può agire, secondo la regola generale, nelle forme dell’ordinario processo di cognizione, per l’accertamento del diritto soggettivo al compenso.
Come citare
Tribunale di Reggio Calabria, 12 Settembre 2022, N. 1023, «Tribunale di Reggio Calabria, 12 settembre 2022, n. 1023», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-reggio-calabria-12-settembre-2022-n-1023-1752148096/