Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Reggio Calabria, 12 settembre 2022, n. 1023

Tribunale di Reggio Calabria

Massima

Al di là della speciale procedura prevista dall'art. 814 cod. proc. civ., ciascuno arbitro può agire, secondo la regola generale, nelle forme dell'ordinario processo di cognizione, per l'accertamento del diritto soggettivo al compenso.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Al di là della speciale procedura prevista dall’art. 814 cod. proc. civ., ciascuno arbitro può agire, secondo la regola generale, nelle forme dell’ordinario processo di cognizione, per l’accertamento del diritto soggettivo al compenso.

Come citare

Tribunale di Reggio Calabria, 12 Settembre 2022, N. 1023, «Tribunale di Reggio Calabria, 12 settembre 2022, n. 1023», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-reggio-calabria-12-settembre-2022-n-1023-1752148096/

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