ordinanza
Cass., Sez. I Civ., 9 novembre 2022, n. 32996
Cassazione — I Civ.
Massima
Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, co. 3, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su di una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su di una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, mentre l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio.
Come citare
Cassazione — I Civ., 9 Novembre 2022, N. 32996, «Cass., Sez. I Civ., 9 novembre 2022, n. 32996», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-9-novembre-2022-n-32996-1752148129/