Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 9 novembre 2022, n. 32996

Cassazione — I Civ.

Massima

Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, co. 3, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su di una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su di una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, mentre l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio.

Come citare

Cassazione — I Civ., 9 Novembre 2022, N. 32996, «Cass., Sez. I Civ., 9 novembre 2022, n. 32996», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-9-novembre-2022-n-32996-1752148129/

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