Il Comitato Consultivo Tecnico: quasi un Dispute Review Board

Roberto Oliva

Il c.d. decreto sblocca-cantieri (d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in l. 14 giugno 2019, n. 55) ha introdotto (o meglio, reintrodotto), sia pure temporaneamente, nel sistema degli appalti pubblici l’istituto del comitato consultivo tecnico (già previsto dall’art. 207 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, poi abrogato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56).

Questo comitato, che non è assolutamente un tribunale arbitrale, è per molti aspetti simile al Dispute Review Board ben conosciuto dalla prassi internazionale (disciplinato da tempo, ad esempio, dall’ICC: qui il regolamento vigente), ma anche da quella interna (la Camera Arbitrale di Milano si è dotata di un regolamento DRB, disponibile qui).

Le principali differenze rispetto all’esperienza internazionale riguardano la composizione del collegio (necessariamente di tre membri) e il fatto che non sia necessario che i suoi componenti siano indipendenti dalle parti (le parti potrebbero persino nominare loro dipendenti). Non pare inoltre possibile delegare al comitato consultivo tecnico l’assunzione di decisioni vincolanti. In aggiunta, l’accordo delle parti che decidano di aderire alla proposta di soluzione formulata dal comitato non ha natura transattiva (soluzione, questa, opposta a quella di cui all’abrogato art. 207 d.lgs.  50/2016): non è quindi ben chiaro che natura abbia (forse ricognitiva?).

In ogni caso, la reintroduzione nel sistema degli appalti pubblici di uno strumento simile a quello del dispute review board a mio avviso deve essere salutata con favore: si tratta infatti di uno strumento potenzialmente molto utile per comporre sul nascere conflitti tra committente ed appaltatore ed evitare così che questi conflitti sfocino in un contenzioso. Il suo impiego nel settore degli appalti pubblici potrebbe inoltre fare da volano per la sua diffusione nel settore privato.

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