Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 2 febbraio 2022, n. 3259

Cassazione — I Civ.

Massima

Il mancato versamento dell'anticipo sulle spese prevedibili degli arbitri, di cui all'art. 816-septies cod. proc. civ., comporta lo scioglimento ipso iure del vincolo arbitrale, senza necessità (né possibilità) di interventi successivi da parte degli arbitri.

Note metodologiche

standard

Come citare

Cassazione — I Civ., 2 Febbraio 2022, N. 3259, «Cass., Sez. I Civ., 2 febbraio 2022, n. 3259», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-2-febbraio-2022-n-3259-1752148129/

Condividi questa decisione