Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 20 aprile 2016, n. 7956

Cassazione — I Civ.

Massima

L’autorità giudiziaria, chiamata a nominare un arbitro, può prescindere dalle specifiche qualità richieste in capo all’arbitro stesso dalla clausola compromissoria, soltanto quando sia stata positivamente verificata la ricorrenza, nella qualifica designata, di una situazione di incompatibilità e di impossibilità, e le parti non abbiano previsto un meccanismo sostitutivo.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’autorità giudiziaria, chiamata a nominare un arbitro, può prescindere dalle specifiche qualità richieste in capo all’arbitro stesso dalla clausola compromissoria, soltanto quando sia stata positivamente verificata la ricorrenza, nella qualifica designata, di una situazione di incompatibilità e di impossibilità, e le parti non abbiano previsto un meccanismo sostitutivo.

Come citare

Cassazione — I Civ., 20 Aprile 2016, N. 7956, «Cass., Sez. I Civ., 20 aprile 2016, n. 7956», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-20-aprile-2016-n-7956-1752148113/

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