ordinanza
Cass., Sez. III Civ., 31 maggio 2019, n. 14884
Cassazione — III Civ.
Massima
La cognizione degli arbitri si estende (salvo eventuali ben precisi limiti legali) a qualsiasi aspetto della vicenda, che risulti rilevante ai fini di stabilire se e in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata. Non può pertanto dubitarsi che l’accertamento del carattere simulato oppure no del contratto sul quale è fondata la pretesa fatta valere innanzi agli arbitri costituisca presupposto logico indispensabile perché l’arbitro possa pronunciarsi sull’oggetto della domanda e dunque rientri nell’ambito della sua cognizione.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La cognizione degli arbitri si estende (salvo eventuali ben precisi limiti legali) a qualsiasi aspetto della vicenda, che risulti rilevante ai fini di stabilire se e in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata. Non può pertanto dubitarsi che l’accertamento del carattere simulato oppure no del contratto sul quale è fondata la pretesa fatta valere innanzi agli arbitri costituisca presupposto logico indispensabile perché l’arbitro possa pronunciarsi sull’oggetto della domanda e dunque rientri nell’ambito della sua cognizione.
Come citare
Cassazione — III Civ., 31 Maggio 2019, N. 14884, «Cass., Sez. III Civ., 31 maggio 2019, n. 14884», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-iii-civ-31-maggio-2019-n-14884-1752148121/