Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Firenze, 8 maggio 2025, n. 870

Corte di Appello di Firenze

Massima

L’art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ. è preordinato alla tutela del diritto delle parti di interloquire sulle argomentazioni avversarie e di esercitare appieno il proprio diritto di difesa, scongiurando decisioni fondate su elementi non sottoposti al vaglio dialettico. La violazione del contraddittorio ivi assunta a motivo di nullità del lodo si concretizza, tipicamente, allorquando ad una parte sia preclusa la possibilità di dedurre o controdedurre su specifiche circostanze fattuali o giuridiche, decisive ai fini della pronuncia.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ. è preordinato alla tutela del diritto delle parti di interloquire sulle argomentazioni avversarie e di esercitare appieno il proprio diritto di difesa, scongiurando decisioni fondate su elementi non sottoposti al vaglio dialettico. La violazione del contraddittorio ivi assunta a motivo di nullità del lodo si concretizza, tipicamente, allorquando ad una parte sia preclusa la possibilità di dedurre o controdedurre su specifiche circostanze fattuali o giuridiche, decisive ai fini della pronuncia.

Come citare

Corte di Appello di Firenze, 8 Maggio 2025, N. 870, «Corte di Appello di Firenze, 8 maggio 2025, n. 870», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-firenze-8-maggio-2025-n-870-1752155162/

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