sentenza
Corte di Appello di Venezia, 6 maggio 2016, n. 1039
Corte di Appello di Venezia
Massima
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale.
Come citare
Corte di Appello di Venezia, 6 Maggio 2016, N. 1039, «Corte di Appello di Venezia, 6 maggio 2016, n. 1039», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-6-maggio-2016-n-1039-1752148041/