sentenza
Corte di Appello di Torino, 6 settembre 2016, n. 1565
Corte di Appello di Torino
Massima
La previsione del deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio della clausola compromissione, deve preferirsi una interpretazione restrittiva ed affermativa della giurisdizione statuale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell’ambito della materia rimessa agli arbitri.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La previsione del deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio della clausola compromissione, deve preferirsi una interpretazione restrittiva ed affermativa della giurisdizione statuale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell’ambito della materia rimessa agli arbitri.
Come citare
Corte di Appello di Torino, 6 Settembre 2016, N. 1565, «Corte di Appello di Torino, 6 settembre 2016, n. 1565», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-torino-6-settembre-2016-n-1565-1752148041/