Massima
La disposizione di cui all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 si applica a qualunque genere di arbitrato, e dunque anche a quello irrituale e che la sanzione di nullità colpisce qualunque ipotesi in cui la nomina degli arbitri non appaia rispettosa delle modalità previste dalla norma medesima, atteso che la stessa individua l’unica procedura possibile per la regolare nomina del tribunale arbitrale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La disposizione di cui all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 si applica a qualunque genere di arbitrato, e dunque anche a quello irrituale e che la sanzione di nullità colpisce qualunque ipotesi in cui la nomina degli arbitri non appaia rispettosa delle modalità previste dalla norma medesima, atteso che la stessa individua l’unica procedura possibile per la regolare nomina del tribunale arbitrale.
Come citare
Tribunale di Catania, 5 Gennaio 2016, N. 9, «Tribunale di Catania, 5 gennaio 2016, n. 9», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catania-5-gennaio-2016-n-9-1752148079/