Massima
Gli arbitri incorrono in violazione del principio del contraddittorio se abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, ovvero di produrre documenti, qualora la possibilità di declinare tale perentorietà non fosse prevista dalla convenzione di arbitrato, ovvero da un atto scritto separato o dal regolamento processuale dai medesimi predisposto, e in assenza di specifica avvertenza al riguardo al momento dell'assegnazione dei termini.
Note metodologiche
standard
Come citare
Cassazione — I Civ., 4 Luglio 2023, N. 18772, «Cass., Sez. I Civ., 4 luglio 2023, n. 18772», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-4-luglio-2023-n-18772-1752148131/