Massima
L’entrata in vigore dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 ha comportato la nullità sopravvenuta di tutte le clausole compromissorie contenute negli statuti di società, che non siano state oggetto di adeguamento entro i termini previsti dagli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. trans. cod. civ., nella parte in cui attribuiscano il potere di nomina dell’arbitro alle parti e solo in via subordinata all’autorità giudiziaria.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Ancona, 24 Marzo 2025, N. 578, «Tribunale di Ancona, 24 marzo 2025, n. 578», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ancona-24-marzo-2025-n-578-1752155146/