Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Roma, 30 dicembre 2015, n. 25936

Tribunale di Roma

Massima

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L’area dei diritti indisponibili, per i quali non può valere la rimessione ad arbitri, è limitata a quegli interessi protetti da norme
inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte; quindi, in materia di diritto societario, rientrano in tale area, con conseguente non compromettibilità in arbitri, soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

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L’area dei diritti indisponibili, per i quali non può valere la rimessione ad arbitri, è limitata a quegli interessi protetti da norme
inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte; quindi, in materia di diritto societario, rientrano in tale area, con conseguente non compromettibilità in arbitri, soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione.

Come citare

Tribunale di Roma, 30 Dicembre 2015, N. 25936, «Tribunale di Roma, 30 dicembre 2015, n. 25936», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-30-dicembre-2015-n-25936-1752148076/

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