Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Roma, 22 febbraio 2016, n. 3600

Tribunale di Roma

Massima

L’eccezione di compromesso rientra indubbiamente nel novero delle eccezioni in senso stretto; pertanto, in difetto di tempestiva e rituale eccezione della parte interessata, al Giudice è precluso il rilievo d’ufficio sia della propria incompetenza per l’operatività di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, sia della improponibilità dell’azione per l’operare di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’eccezione di compromesso rientra indubbiamente nel novero delle eccezioni in senso stretto; pertanto, in difetto di tempestiva e rituale eccezione della parte interessata, al Giudice è precluso il rilievo d’ufficio sia della propria incompetenza per l’operatività di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, sia della improponibilità dell’azione per l’operare di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.

Come citare

Tribunale di Roma, 22 Febbraio 2016, N. 3600, «Tribunale di Roma, 22 febbraio 2016, n. 3600», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-22-febbraio-2016-n-3600-1752148079/

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