sentenza
Tribunale di Palermo, 23 giugno 2021, n. 2666
Tribunale di Palermo
Massima
Le norme dirette a garantire la veridicità, la completezza e la chiarezza dei bilanci societari non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili. Conseguentemente, le impugnazioni delle delibere di approvazione dei bilanci, per difetto di veridicità, completezza e chiarezza degli stessi, non possono essere devolute alla cognizione arbitrale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Le norme dirette a garantire la veridicità, la completezza e la chiarezza dei bilanci societari non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili. Conseguentemente, le impugnazioni delle delibere di approvazione dei bilanci, per difetto di veridicità, completezza e chiarezza degli stessi, non possono essere devolute alla cognizione arbitrale.
Come citare
Tribunale di Palermo, 23 Giugno 2021, N. 2666, «Tribunale di Palermo, 23 giugno 2021, n. 2666», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-palermo-23-giugno-2021-n-2666-1752148093/