sentenza
Corte di Appello di Roma, 27 settembre 2021, n. 6262
Corte di Appello di Roma
Massima
L'art. 829 cod. proc. civ. consente l’impugnazione del lodo anche per violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia, se prevista dalla legge. In materia di appalto di opere pubbliche, tale legge va individuata nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e pertanto l'impugnazione l'impugnazione del responso arbitrale in tema di appalto di opere pubbliche era consentita anche per il caso di violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 209, co. 14, d.lgs. cit., per vicende cui tale disposizione, oggi abrogata, trova applicazione.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’art. 829 cod. proc. civ. consente l’impugnazione del lodo anche per violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia, se prevista dalla legge. In materia di appalto di opere pubbliche, tale legge va individuata nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e pertanto l’impugnazione l’impugnazione del responso arbitrale in tema di appalto di opere pubbliche era consentita anche per il caso di violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 209, co. 14, d.lgs. cit., per vicende cui tale disposizione, oggi abrogata, trova applicazione.
Come citare
Corte di Appello di Roma, 27 Settembre 2021, N. 6262, «Corte di Appello di Roma, 27 settembre 2021, n. 6262», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-27-settembre-2021-n-6262-1752148056/