Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Catania, 22 febbraio 2020, n. 744

Tribunale di Catania

Massima

In assenza di nomina dell’arbitro da parte del convenuto e di inerzia dell’attore, che non ricorra al Tribunale per la nomina in surroga ex art. 810, co. 2, cod. proc. civ., può ritenersi che le parti abbiano rinunciato alla devoluzione agli arbitri con piena riespansione della giurisdizione statale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In assenza di nomina dell’arbitro da parte del convenuto e di inerzia dell’attore, che non ricorra al Tribunale per la nomina in surroga ex art. 810, co. 2, cod. proc. civ., può ritenersi che le parti abbiano rinunciato alla devoluzione agli arbitri con piena riespansione della giurisdizione statale.

Come citare

Tribunale di Catania, 22 Febbraio 2020, N. 744, «Tribunale di Catania, 22 febbraio 2020, n. 744», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catania-22-febbraio-2020-n-744-1752148089/

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