Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Venezia, 2 marzo 2023, n. 411

Tribunale di Venezia

Massima

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Come citare

Tribunale di Venezia, 2 Marzo 2023, N. 411, «Tribunale di Venezia, 2 marzo 2023, n. 411», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-2-marzo-2023-n-411-1752148098/

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