Massima
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379-bis cod. civ., può essere deferita ad arbitri.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379-bis cod. civ., può essere deferita ad arbitri.
Come citare
Tribunale di Bologna, 19 Aprile 2023, N. 879, «Tribunale di Bologna, 19 aprile 2023, n. 879», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-19-aprile-2023-n-879-1752148098/