Massima
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, 43 e 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., l’unico mezzo di impugnazione disponibile per contestare la pronunzia del primo Giudice che abbia negato la propria competenza, per essere la controversia devoluta ad arbitri, o limitatamente al capo che abbia affermato la propria competenza, è il regolamento di competenza, l’appello essendo ammissibile soltanto nel caso in cui sia impugnata anche la decisione sul merito.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, 43 e 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., l’unico mezzo di impugnazione disponibile per contestare la pronunzia del primo Giudice che abbia negato la propria competenza, per essere la controversia devoluta ad arbitri, o limitatamente al capo che abbia affermato la propria competenza, è il regolamento di competenza, l’appello essendo ammissibile soltanto nel caso in cui sia impugnata anche la decisione sul merito.
Come citare
Cassazione — VI Civ., 6 Marzo 2020, N. 6496, «Cass., Sez. VI Civ., 6 marzo 2020, n. 6496», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-6-marzo-2020-n-6496-1752148124/