Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Vicenza, 27 giugno 2022, n. 1101

Tribunale di Vicenza

Massima

Va respinta l'eccezione di incompetenza formulata dall'attore opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ove dall'atto di opposizione non emergano contestazioni relative al merito della pretesa fatta valere in via monitoria, tali da comportare l'esistenza di una controversia. Questo perché, in simile contesto, una pronunzia formale di declinatoria della competenza e/o della procedibilità della pretesa di pagamento sarebbe irragionevolmente dannosa per la parte che ha ragione, esponendo la stessa ad obiezioni speciose e solo dilatorie.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Va respinta l’eccezione di incompetenza formulata dall’attore opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ove dall’atto di opposizione non emergano contestazioni relative al merito della pretesa fatta valere in via monitoria, tali da comportare l’esistenza di una controversia. Questo perché, in simile contesto, una pronunzia formale di declinatoria della competenza e/o della procedibilità della pretesa di pagamento sarebbe irragionevolmente dannosa per la parte che ha ragione, esponendo la stessa ad obiezioni speciose e solo dilatorie.

Come citare

Tribunale di Vicenza, 27 Giugno 2022, N. 1101, «Tribunale di Vicenza, 27 giugno 2022, n. 1101», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-vicenza-27-giugno-2022-n-1101-1752148096/

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