Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 13 novembre 2023, n. 8924

Tribunale di Milano

Massima

Nonostante l’equiparazione dell’eccezione di compromesso all’eccezione di incompetenza, non vi è spazio per applicare l’art 38, co. 2, cod. proc. civ. quanto alla carenza di potere del giudice a decidere sulle spese in caso di adesione della controparte all’eccezione, posto che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile e la sentenza con la revoca del decreto ingiuntivo definisce il giudizio di opposizione che non si trasferisce dinanzi all’arbitro.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Milano, 13 Novembre 2023, N. 8924, «Tribunale di Milano, 13 novembre 2023, n. 8924», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-13-novembre-2023-n-8924-1752148099/

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